Agevolazioni fiscali

SCOPRI LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DEI NOSTRI PRODOTTI

  • SCONTO IN FATTURA 50%
  • CONTO TERMICO 65%
  • DETRAZIONE IRPEF 50%
  • IVA AGEVOLATA 4% (Prima casa in costruzione o ampliamento)
  • IVA AGEVOLATA 10% (Interventi di recupero edilizio con DIA/SCIA)
  • SCONTO IN FATTURA 50%

L’articolo 121 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, prevede la possibilità di trasformare una serie di detrazioni fiscali in credito di imposta cedibile e in sconto sul corrispettivo dovuto, per tutta una serie di spese sostenute negli anni 2020-2021.
L’articolo, in particolare, al primo comma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per una serie di interventi (elencati nel comma 2 dell’articolo 121) che danno diritto a determinate detrazioni fiscali, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

REQUISITI
– L’edificio deve essere costruito e accatastato
– Il prodotto acquistato deve possedere Certificazione Energetica 4 stelle

Pertanto, acquistando entro il 31/12/2021 una stufa, caldaia o termostufa a biomassa con certificazione energetica a 4 stelle, sarà possibile usufruire dello sconto immediato del 50% (al netto dei costi pratica).

 

  • CONTO TERMICO 65%

Il Conto Termico 2021 prevede dei bonus economici equivalenti al 65% (fino a raggiungimento dell’incentivo massimo previsto per il generatore acquistato) della spesa sostenuta per il miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico degli edifici e per la produzione di energia rinnovabile, per Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, sia imprese che di natura residenziale.

Tra gli interventi, viene incentivata la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, quali:
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas, sistemi ibridi a pompa di calore o generatori a biomassa (potenza massima ≤000 kWt, ad esclusione dei sistemi ibridi a pompa di calore);
– l’installazione di impianti solari termici (superficie solare lorda ≤500 m²);
– la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

REQUISITI
– L’edificio deve essere stato accatastato o costruito prima di Maggio 2012
– Il generatore a biomassa acquistato deve possedere la certificazione di conformità per Conto Termico secondo i requisiti del D.M. n. 16 del 2016 e la certificazione ambientale secondo i requisiti del D.M. n. 186 del 2017

 

  • DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER RISTRUTTURAZIONI art16bis DPR 917/1986 e LEGGE 449/97 e successive modifiche

E’ prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 50% delle spese sostenute per il recupero edilizio di un’abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di €96.000,00, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere in dieci, cinque o tre anni. Infatti, per tutti gli interventi effettuati da persone di età non inferiore rispettivamente a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque e tre anni. Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.

I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono quelli elencati dall’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457. In particolare, la detrazione del 50% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo, i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, anche le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di una stufa e/o termostufe a pellets, per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere del beneficio fiscale.
In questo caso la detrazione è ammessa per l’acquisto e per l’installazione di tutte le nostre stufe e termostufe a pellets, termocamini e caldaie policombustibili.

REQUISITI
– Rendimento generatore superiore  al 70%
– Il prodotto acquistato deve possedere Attestato per la Detrazione Fiscale
– Obbligo di dichiarazione ENEA

 

  • APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 4%

IVA AGEVOLATA PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA NON DI LUSSO

Requisiti per acquisto beni con aliquota IVA agevolata al 4% (Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633)

a) Condizioni prima casa:
1) la casa deve essere non di lusso;
2) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente abbia o stabilisca entro i 18 mesi la propria residenza;
3) l’acquirente non deve essere titolare di altra casa idonea ad abitazione nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato;
4) l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di comproprietà, in tutta la nazione, di diritti di proprietà, anche nuda o di diritti reali di godimento, su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;
b) Costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alla coltivazione dello stesso.

BENI o MATERIALI FINITI
Rispondono alla definizione di beni finiti tutti quei beni necessari alla costruzione di immobili o alla loro ristrutturazione che singolarmente non perdono la loro individualità e non devono costituire parti strutturali dell’opera o semplici ornamenti.

Ad esempio:
– serramenti
– radiatori
– sanitari
– bagni
– materiali per gli impianti elettrici
– caldaie e termosifoni

Sono soggetti ad applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%:
– tutti gli acquisti di beni utilizzati per la costruzione di edifici non di lusso di cui alla legge Tupini anche effettuati da costruttori e non costruttori (cioè anche in economia).
– tutti gli acquisti per la costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa .

Necessaria Concessione Edilizia, DIA o SCIA prodotta dal comune in cui è ubicato l’immobile.

 

  • APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 10%

IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
■  restauro
■ risanamento conservativo
■ ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Necessaria DIA o SCIA prodotta dal comune in cui è ubicato l’immobile.

SCHEMA RIASSUNTIVO ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 4% E AL 10%